(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                                 49 
                        del 29 novembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 4 
 
    1.  L'art.  4  della  legge  regionale  8  ottobre  1973,  n.  33
(Costituzione di fondi di rotazione regionali per  la  promozione  di
iniziative  economiche  nel  territorio  della  Valle  d'Aosta),   e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 4. - 1. Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2
le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di  uno  degli  altri
Stati appartenenti all'Unione europea: 
        a) proprietarie degli immobili  situati  nelle  zone  di  cui
all'art. 2, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno
otto anni; 
        b) proprietarie  da  almeno  quindici  anni,  all'atto  della
presentazione della domanda, di immobili situati nelle  zone  di  cui
all'art. 2, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprieta'  dell'immobile
sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione
a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine  quindicennale
utile ai fini della concessione del mutuo».